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Il Tar annulla le nomine del collegio dei revisori dei conti

Contestata e discussa fin dal suo nascere a marzo 2021, in piena crisi pandemica, la delibera 131 sul percorso diagnostico terapeutico assistenziale (pdta) per la presa in carico globale e integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva.

Un documento fortemente impattante sulla qualità della vita di autistici e loro familiari che aveva portato a manifestazioni di protesta (senza esito) sotto la sede del Consiglio regionale campano di famiglie e associazioni. Il 26 luglio il TAR Campania pronuncia una sentenza esemplare sul ricorso proposto da un genitore contro la Regione per l’annullamento del nuovo progetto trattamento ABA (il metodo ABA, acronimo inglese di Applied Behavioral Analysis, è il ramo applicativo dell’Analisi del Comportamento che si è mostrato più efficace nel trattamento dei bambini autistici) previsto in 12 ore settimanali, contro la delibera n.131 e la relativa delibera n. 40 del 18/1/2022 ASL Caserta avente ad oggetto MetodoABA DGRC n.131/21. La sentenza evidenzia, accanto a plurimi profili di illegittimità (Convenzione ONU 2006,recepita con L. n.18/2009,artt.3e 32 Cost.,L. 833/78,D.lgs.n.502/1992 e altri a seguire), la contraddittorietà della delibera regionale alla quale si sarebbe conformata l’ASL casertana nel determinare un numero massimo di ore di intervento in base alle fasce d’età a prescindere dalle specifiche caratteristiche della sindrome del minore e delle necessità di un trattamento individualizzato come peraltro riportato nelle linee guida ministeriali che precludono alla Regione, in base all’art.117 della Costituzione, di fornire prestazioni inferiori allo standard dei Lea(livelli essenziali assistenza) di competenza statale. In particolare la sentenza valuta fondate le censure del ricorrente contro la delibera considerato “i rigidi parametri di intervento, con indicazione predeterminata e inderogabile del numero specifico di ore di terapia ABA erogabili” e avendo introdotto “limiti massimi di trattamento che, da un lato, pretendono di porsi come vincolanti per le aziende sanitarie deputate a erogare il servizio, e che, dall’altro, sono incompatibili con i Lep definiti in materia di disturbi dello spettro autistico”. Il piano dettato dalla delibera regionale in sostanza ha finito per travalicare lo spazio di discrezionalità che necessariamente deve essere esercitato dai Nuclei Operativi Territoriali per i Disturbi del Neurosviluppo e Neuropsichiatrici dell’Infanzia e dell’Adolescenza. In conclusione il ricorso è accolto, la delibera n.131/2021 annullata e trattandosi di un atto generale nella parte che stabilisce i limiti delle ore erogate la sentenza ha efficacia per tutti. Il

Garante dei diritti dei disabili della Regione Campania, l’avvocato Paolo Colombo dichiara: “Questa vicenda ci insegna che in una materia così complessa e delicata occorre necessariamente ascoltare e confrontarsi con le associazioni e le famiglie delle persone con disabilità, perché si tratta in buona sostanza di porre al centro delle scelte le persone e non fermarsi a dei calcoli ragionieristici."

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