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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, decidendo su una causa-pilota pregiudiziale promossa da un’impresa associata FederCepi Costruzioni, ha espresso un principio epocale di civiltà giuridica, destinato a rivoluzionare la prassi della giustizia amministrativa in tema di appalti, scardinando un sistema che incideva pesantemente sia sui tempi procedurali sia sul diritto fondamentale delle imprese ad ottenere giustizia.

Si tratta di una sentenza (causa pregiudiziale C-333/18 di ieri, 5 settembre) che dirime una questione annosa, relativa ad una prassi giurisprudenziale nell’ordinamento italiano che ha sempre ritenuto in qualche modo “prioritario” l’esame del ricorso incidentale per poi giudicare – se accolto - “improcedibili” per carenza d’interesse il ricorso principale.

Una prassi che ha finito in qualche modo per alimentare ricorsi incidentali, al solo fine di “bloccare” i ricorsi principali e vanificare (o nelle migliore delle ipotesi, ritardare) le procedure di assegnazione della gara d’appalto. Con i conseguenti, immaginabili ritardi negli iter procedurali e nella tempistica tecnica.

La questione verte sull’interpretazione di una direttiva CEE (art. 1, paragrafo 1, comma 3, e paragrafo 3 della direttiva/CEE del 21 dicembre 1989) ed era già stata sottoposta, nel maggio scorso, all’attenzione della V Sezione del Consiglio di Stato, che aveva rinviato la questione all’adunanza plenaria del medesimo Consiglio di Stato. Quest’ultima, pur esprimendo parere negativo sull’interpretazione dell’impresa associata FederCepi Costruzioni, aveva ritenuto di interessare la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ieri, 5 settembre, ha depositato la Sentenza con il pieno accoglimento della tesi interpretativa dei legali dell’impresa associata FederCepi Costruzioni, Antonio Brancaccio e Alberto La Gloria.

Fino a ieri l’interpretazione si era sostanziata in una “prassi giurisprudenziale“ che imponeva al giudice amministrativo adito per una gara d’appalto, di non pronunciarsi su un ricorso principale relativo all’essegnazione della gara medesima, in caso di accoglimento di un ricorso incidentale.

Un esempio meramente esemplificativo: si immagini una gara d’appalto con due imprese partecipanti, Impresa A e Impresa B. E si immagini che, al termine della procedura, l’impresa A venga dichiarata vincitrice dalla stazione appaltante. L’impresa B ricorre alla giustizia contro l’aggiudica (giudizio principale). L’impresa A, a sua volta, ricorre contro l’impresa B contestando un qualche vizio formale o procedurale in capo all’impresa medesima che avrebbe dovuto precluderne la partecipazione alla gara (giudizio incidentale). Il “doppio ricorso”, in virtù di questa prassi giurisprudenziale, fino ad oggi determinava un effetto paralizzante per il giudizio principale: il giudice amministrativo si pronunciava in via prioritaria sul giudizio incidentale (impresa A contro impresa B) e, in caso di accoglimento di questo, dichiarava improcedibile il giudizio principale  (impresa B contro aggiudicazione) per il venir meno dell’interesse in capo al ricorrente.

Evidente quindi, l’effetto paralizzante e distorsivo della prassi: da un lato veniva in qualche modo denegata giustizia alla ricorrente principale (cui veniva denegata pronuncia sulle ragioni alla base del ricorso), dall’altro bastava un “controricorso” per legittimare una situazione di stallo nel giudizio principale, vanificandolo, in caso di accoglimento del ricorso incidentale, con tutto quanto ne consegue anche sulla tempistica di aggiudicazione della gara.

La Corte di Giustizia Europea, adita da un’impresa associata FederCepi Costruzioni – nella fattispecie proprio quella del presidente Antonio Lombardi, la Lombardi Srl –ha accolto in pieno le tesi dell’Associazione: non si può denegare giustizia, né si può tollerare una prassi giuriprudenziale lesiva del diritto europeo che riconosce a tutti il diritto di ottenere una pronuncia giurisprudenziale.

«Già davanti al Consiglio di Stato – commenta soddisfatto il presidente di FederCepi Costruzioni, Antonio Lombardi – avevamo ottenuto un importante risultato, giacché la V sezione aveva rimesso la questione all’adunanzia plenaria e quest’ultima aveva deciso di sospendere la decisione rimettendo gli atti alla Corte di Giustizia Europea. La Corte di Giustizia Europea ha accolto in pieno le nostre tesi: in tutta l’Unione Europea, grazie al nostro intervento, i giudizi incidentali perderanno ogni strumentalità tesa a vanificare o bloccare il ricorso principale. Grazie a noi il sistema degli appalti in Europa è finalmente più giusto ed ogni impresa ha diritto ad ottenere giustizia. Non ci saranno più ricorsi strumentali».

«Il principio affermato dalla Corte – commenta l’avvocato Antonio Brancaccio - pone nel nulla, definitivamente, i pronunciati del Giudice Amministrativo italiano che, in sostanza, privilegiando il ricorso incidentale, violavano il diritto alla tutela giurisdizionale del ricorrente principale e, cioè, il diritto ad ottenere una pronuncia di merito sul suo ricorso. La Corte ha testualmente dichiarato che l’articolo della direttiva oggetto del ricorso, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest’ultimo, ed inteso ad ottenere l’esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi».

Nel caso in cui a seguito delle varie pronunce sui vari ricorsi, l’ente appaltante non dovesse essere nelle condizioni di procedere ad una aggiudicazione, la conseguenza naturale sarà la ripetizione della gara.

Il nuovo principio avrà sicuramente l’effetto di velocizzare le procedure di assegnazione delle gare, evitando ricorsi strumentali e imponendo alla giustizia amministrativa il principio fondamentale che alle imprese ricorrenti non è possibile denegare una sentenza in base all’assunto che sia venuto meno l’interesse.